Illegittima la nota ministeriale su Pia e PaI

29 agosto 2020

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Come è noto il Ministero ha emanato lo scorso 26 agosto una Nota (vedi qui) che non prevederebbe la retribuzione delle attività svolte dal personale docente relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti – PIA e al Piano di Apprendimento Individualizzato – PAI per il periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni.

Come COBAS Scuola abbiamo inviato al Ministero le osservazioni che seguono contestando i punti della Nota ministeriale che – a nostro avviso – non rispettano la normativa vigente.

Invitiamo i colleghi e le colleghe che fossero coinvolti/e in queste attività di farci pervenire notizia delle modalità di programmazione (coinvolgimento o meno degli Organi collegiali), di attuazione (richiesta di disponibilità o obbligo di svolgimento) e di retribuzione (non prevista, prevista per tutte le ore o solo per quelle eccedenti l’orario cattedra).

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Al Ministero dell’Istruzione

all’attenzione del dott. Marco Bruschi

OGGETTO: nota sulle attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato

Premesso che

Il comma 5 dell’art. 3 (nonché il comma 1 dell’art. 4) dell’OM n. 11/2020 afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi […] il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”;

L’articolo 6 della stessa OM, afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo [n. 62/2017, ndr] i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.

L’articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 afferma chiaramente che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”;

Il comma 2 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020, rileva che “i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti”.

Il comma 3 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge [n. 22/2020, ndr], le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.

L’art. 1, comma 2 del d.l. n. 22/2020 (come sostituito dalla l. n. 41/2020) afferma: “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.

L’articolo 28, comma 3, del CCNL Scuola 2007, afferma chiaramente che gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze indicate al comma 2 che prevede: “Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale”

L’articolo 28, comma 4, del CCNL Scuola 2007, specifica che tali obblighi “sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. Pertanto, “prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”.

Tanto premesso

Si desume chiaramente dal combinato disposto dell’art. 28 CCNL Scuola, dell’art. 6 OM 11/2020, dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 1 comma 2 della l. n. 41/2020 che:

– è necessario un coordinamento tra l’attività del consiglio di classe (chiamato ad intervenire sulle modalità di recupero, di progettazione, miglioramento, degli studenti di riferimento) ed il collegio docenti (chiamato a deliberare il piano delle attività sulla base di quanto disposto dal consiglio di classe).

attività ordinaria significa attività obbligatoria per gli studenti che deve essere garantita dall’Istituzione scolastica, ma non costituisce un obbligo lavorativo aggiuntivo e gratuito per il personale docente, che tra l’altro sarà coinvolto in maniera fortemente differenziata. Come i corsi di recupero previsti dall’OM 92/2007 (“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” art. 2, comma 1, OM 92/2007), i viaggi d’istruzione, le attività relative ai PCTO (ex ASL), gli stage linguistici, ecc. anche le attività di recupero previste dall’OM n. 11/2020 sono “attività ordinarie” che l’Istituzione scolastica ha l’obbligo di organizzare, ma facoltative e retribuite per i docenti. La Nota M.I. Prot. 1494/2020, a firma del dott. Bruschi, su “Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative” è un mero parere che non costituisce una fonte del diritto, né tantomeno un’interpretazione autentica del CCNL, che non può essere unilateralmente interpretato dall’Amministrazione, e che appare in netto contrasto con le norme del contratto di lavoro sugli obblighi del personale docente e ATA.

In primo luogo, prima dell’inizio delle lezioni il CCNL non prevede alcun obbligo di svolgimento delle 18 o 24 ore di insegnamento, per cui non ha alcun riscontro normativo la distinzione tra le attività svolte dal 1° settembre 2020 alla data di inizio delle lezioni e le attività successive: sono contrattualmente tutte attività facoltative per i docenti e da retribuire e in caso di mancata disponibilità si deve ricorrere a contratti a tempo determinato.

In secondo luogo, il comma 9 dell’art. 1 del d.l. n. 22/2020 (come modificato dalla l. n. 41/2020) prevede: “con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche”. Come è evidente, tale norma prevede, senza ulteriori specificazioni, un finanziamento per tutte le attività di recupero da svolgere nell’anno scolastico 2020/2021, che com’è noto inizia il 1° settembre 2020.

Infine, l’art. 40 del d. lgs n. 165/2001, come modificato dal c.d. decreto Madia (art. 11 del d.lgs. n. 75/2017), prevede che “la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali” e, salvo le esplicite deroghe successive, in tali materie prevale sulla legge.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni scolastiche:

  • a coinvolgere gli Organi Collegiali in sede deliberante nella pianificazione, programmazione e attivazione delle attività previste dall’OM 11/2020;
  • a non imporre ai docenti le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato;
  • a richiedere la preventiva disponibilità del personale docente a svolgere le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato;
  • a retribuire tali attività con i fondi previsti dal D.L. n. 22/2020 e eventuali e auspicabili fondi aggiuntivi del Ministero e/o tramite le risorse del FIS, previa specifica sequenza contrattuale con le RSU che rispetti il vigente CCNL che prevede 50 euro per i corsi di recupero e 35 euro per le attività aggiuntive di insegnamento.


Cobas scuola

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