Normativa sui permessi per motivi personali

Normativa dei permessi per motivi personali a scuola.

Permessi normativa scuola

Per i dipendenti a tempo determinato

In merito a normativa dei permessi per motivi personali a scuola, per i dipendenti a tempo determinato il nuovo contratto 2019-2021 ha stabilito quanto previstoall’art. 35 comma 12 e 13:

comma 12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

comma 13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

Per il personale ATA a tempo indeterminato si fa riferimento agli articoli 67 e 68 del CCNL 2019-2021:

Art 67. comma 1: Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione

Art. 69. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Per le docenti a tempo indeterminato


La normativa di riferimento per i permessi a scuola per le docenti a tempo indeterminato è l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018.


Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Si precisa, quindi, che nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009 è chiarito senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei permessi retribuiti.


Giurisprudenza a senso unico


È ormai nota e reperibile facilmente in rete la giurisprudenza riguardo alle modalità di fruizione dei permessi personali e in particolare del godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell’art.15, comma 2 del medesimo contratto.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.


Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020, riconosce che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.

Il Tribunale di Ferrara con sentenza n.54 del 2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha chiarito che l’articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un’altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.

La sentenza del Tribunale di Fermo n.53 del 26 maggio 2020 ha stabilito che: “Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda”.

Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n.2272 dell’ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.

Sulla base della disciplina contrattuale, specifica la sentenza di Milano, se il personale docente chiede di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.

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