Sostituzione dei docenti assenti nella Scuola dell’infanzia e primaria
Ci pervengono numerose segnalazioni di docenti di posto comune e di sostegno delle Scuole dell’infanzia e primaria, relative alla mancata sostituzione dei colleghi/e assenti. Si tratta di una prassi che, purtroppo, non riguarda solo le assenze di un solo giorno, ma si protrae anche per periodi più lunghi, con evidenti ripercussioni sulla tutela dei diritti dei docenti e degli alunni/e. I dirigenti scolastici, a fronte delle richieste dei docenti e delle famiglie, spesso giustificano tale mancata sostituzione sostenendo che la normativa non consente di procedere alla nomina di supplenti nei primi giorni di assenza, in quanto ciò determinerebbe un presunto “danno erariale” per lo Stato. Questa interpretazione è del tutto impropria: il riferimento al “danno erariale” è divenuto una formula magica, ripetuta in modo automatico per giustificare scelte organizzative che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Conseguenze sulla didattica e sulla sicurezza
La mancata sostituzione del personale docente comporta conseguenze rilevanti sia sul piano didattico-educativo che su quello della sicurezza. Nella maggior parte dei casi, infatti, si procede alla suddivisione degli alunni/e della classe o sezione rimasta priva di insegnante tra le altre, con il risultato di sovraffollare gli ambienti e di snaturare la funzione educativa e didattica della scuola. Gli/le insegnanti che accolgono temporaneamente gli alunni/e di altre classi/sezioni si trovano nell’impossibilità di svolgere attività didattiche ordinarie, potendo esercitare solo una mera vigilanza. Ne consegue una significativa perdita di qualità dell’offerta formativa, del diritto allo studio e un rischio concreto per la sicurezza, poiché l’aumento del numero di alunni/e in aula rende difficoltoso il rispetto delle norme in materia di sorveglianza e di prevenzione degli incidenti.
L’utilizzo improprio dei docenti di sostegno
Un ulteriore aspetto critico riguarda l’impiego dei docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi/e assenti, pratica che si sta diffondendo in modo preoccupante. In diversi istituti, infatti, il docente di sostegno viene distolto dalle proprie funzioni non solo nella classe di contitolarità, ma anche in altre, con evidente violazione delle disposizioni vigenti.
È utile richiamare, in proposito, la nota MIUR n. 9839 del 2010, che afferma testualmente: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Anche le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità ribadiscono che l’insegnante di sostegno non può essere impiegato per funzioni diverse da quelle strettamente connesse al progetto educativo individualizzato, qualora tale diverso utilizzo riduca, anche solo in minima parte, l’efficacia dell’intervento di integrazione. Ne consegue che il/la docente di sostegno può essere temporaneamente utilizzato per la sostituzione del collega curricolare soltanto nella classe di contitolarità e solo in assenza dell’alunno/a con disabilità cui è assegnato. Qualsiasi altra forma di impiego è contraria alla normativa e mina il principio di inclusione che costituisce una delle colonne portanti della scuola italiana.
Rischio di Svuotamento delle contemporaneità
Nonostante il loro valore, le ore di contemporaneità sono spesso a rischio di riduzione o utilizzo improprio per coprire assenze temporanee o supplenze, il che ne svuota il potenziale didattico. L’uso delle ore di contemporaneità per la sostituzione dei docenti assenti è una pratica purtroppo diffusa che snatura la funzione didattica specifica per cui queste ore sono previste: sostegno a percorsi di inclusione, attività per il diritto allo studio (recuperi, consolidamento, potenziamento), laboratori a classi aperte, uscite didattiche e viaggi d’istruzione. È fondamentale pertanto che vengano programmate e, in virtù di ciò, preservate e utilizzate in modo strategico e intenzionale per le finalità didattiche e inclusive per cui sono previste.
Le disposizioni che consentono la sostituzione fin dal primo giorno
Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni dirigenti scolastici, la normativa vigente consente e anzi prevede la possibilità di procedere alla sostituzione dei docenti assenti fin dal primo giorno. L’articolo 1, comma 333, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 stabilisce la tutela e la garanzia dell’offerta formativa. Tale principio è stato ribadito dalla nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015. Pertanto, non sussiste alcun vincolo normativo che impedisca ai dirigenti di procedere tempestivamente alla nomina di un supplente per garantire la continuità didattica, la sicurezza e il diritto allo studio.
Le nuove procedure di interpello
Nel caso in cui le graduatorie d’istituto o quelle delle scuole viciniori risultino esaurite, la normativa più recente offre strumenti ulteriori per garantire la copertura delle assenze. La nota MIM n. 157048 del 9 luglio 2025, al punto 3.1, prevede infatti la possibilità di ricorrere alla procedura di interpelloper l’individuazione dei supplenti, anche per assenze brevi, fino a dieci giorni nella scuola primaria e dell’infanzia. La nota dispone che i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l’indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio. Ciò significa che ogni scuola può predisporre in anticipo un elenco di docenti supplenti disponibili, così da poter coprire tempestivamente le assenze, evitando ritardi e disagi.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, invitiamo i dirigenti scolastici a procedere alla sostituzione dei docenti assenti fin dal primo giorno, nel pieno rispetto delle norme e nell’interesse primario degli alunni/e. Garantire la continuità delle attività didattiche non è solo un obbligo amministrativo, ma un dovere etico e costituzionale, la scuola deve assicurare a ogni bambino/a un percorso educativo sereno, sicuro e di qualità. Il presunto risparmio di bilancio non può mai prevalere sul diritto allo studio e sull’inclusione scolastica, valori fondamentali che la Costituzione e l’ordinamento scolastico pongono al centro dell’azione educativa.
COBAS SCUOLA
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