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ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI: MA E’ PROPRIO VERO CHE DECIDONO UNILATERALMENTE I DIRIGENTI? FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

28 luglio 2017


Arrivano segnalazioni dalle scuole (e molti siti scolastici stanno già trattando la questione) che molti dirigenti, più realisti del re, hannogià espresso la volontà di agire con assoluta libertà e senza seguire particolari criteri o norme contrattuali sull’assegnazione dei docenti alle classi e, di conseguenza, non hanno predisposto le domade che i docenti devono presentare per richiedere i plessi e le classi.

In qualche scuola di Bologna, in particolare, il dirigente scolastico ha fatto sapere che per il 2017/2018 sarà sua libera discrezione assegnare i docenti ai plessi e ovviamente alle classi, senza essere vincolato a qualsiasi criterio.

Facciamo un po’ di chiarezza: per quanto riguarda l’assegnazione del/della docente alle classi è ancora in vigore la norma per cui il dirigente scolastico debba assegnare, salvo motivazioni esclusivamente oggettive, le classi sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto.

La Legge 107 parla di organico dell’autonomia, ma non dice chiaramente che il dirigente scolastico possa spostare ad libitum dalle classi i docenti titolari per assegnarli ad attività di potenziamento o di sostituzione dei docenti assenti. D’altra parte il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato, ragion per cui quello specifico, inerente l’assegnazione dei docenti alle classi, deve realizzarsi seguendo determinati criteri scaturenti dagli organi collegiali e abbia in corpo una sua palese motivazione che deve essere alquanto strategica e funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa.

L’atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.

In un certo modo esistono quindi dei paletti che devono pur guidare le scelte dirigenziali; si tratta di fondamenti che trovano un riscontro più che nel recente TUPI (D.Lgs. n.165 del 2001), nell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, articolo che disciplina la funzione direttiva (per nulla in contrasto con l’art.25 del D.lgs.165) ove si legge che al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Gli atti di gestione del dirigente scolastico devono quindi essere rispettosi dei suddetti criteri e riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L’obbligo di motivazione si fa risalire all’art.3 della Legge 241 del 1990 e nel rispetto degli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”.

Ebbene in questa fattispecie il dirigente dovrà fornire congrua motivazione delle decisioni adottate, non dimenticando di rispettare i criteri in particolare quello della continuità nella classe e tiene conto della programmazione educativa stabilita nella scuola e delle scelte espresse nel PTOF. La motivazione serve a dare la possibilità a chi dovesse vedere lesi i propri diritti, di presentare reclamo contro le decisioni adottate dal dirigente scolastico.

Ricordiamo, in ogni caso, che ogni azione intrapresa dovrebbe tenere presente, il rispetto del principio di uguaglianza formale che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diseguale situazioni diverse e che non sia nemmeno corretto radiare i cosiddetti diritti quesiti senza valida motivazione, quest’ultima sempre scaturente dalla consultazione degli organi collegiali.

E’ il caso anche di ricordare che la Delibera ANAC n.430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.

Magari qualche dirigente tirerà dal cilindro, oramai avviene sempre più spesso, la legge Brunetta (decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009); Ebbene noi risponderemo con la nota MIUR Prot. n.AOODGPER 6900 del 01/09/2011 che, tra le altre cose, comunica a chiare lettere che Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.

Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.

2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.

6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.

7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta;

8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Per eventuali problemi con i dirigenti vi invitiamo ad inviare una mail a: cobasbol@gmail.com

Inammissibile e illegittimo collocare in ferie d’ufficio il personale precario

30 maggio 2017

La legge di stabilità 2013 ha introdotto misure restrittive (e, secondo noi, anticostituzionali) che, di fatto, limitano il diritto alle ferie dei lavoratori precari pubblici. Tutto ciò a partire dall’anno scolastico 2013/2014: infatti per le ferie non “fruite” lo scorso anno scolastico abbiamo intrapreso una battaglia legale.

Ora, siccome non vorremmo illudere i precari e/o proporre nuovi ricorsi che inevitabilmente perderemmo (la battaglia bisognerebbe farla a livello legislativo cercando di far cambiare la norma) cerchiamo almeno di spiegare i diritti di fruizione delle ferie e come “bloccare” l’arroganza di alcuni dirigenti che le stabiliscono d’ufficio.

Le disposizioni introdotte con la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) modificano la disciplina relativa alla fruizione delle ferie. In particolare, l’art.1, comma 54, ha previsto che“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Nella sua prima parte, l’articolo modifica chiaramente la normativa previgente, laddove assume a riferimento come periodo in cui si può fruire delle ferie i giorni di “sospensione delle lezioni” e non più quelli di sospensione “delle attività didattiche”. È chiara la finalità della modifica: RISPARMIARE!!!

Risulta, quindi, evidente quale sia il periodo che debba intendersi per periodo di “sospensione delle lezioni”: oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.

Ora, ci risulta che molti dirigenti, più realisti del re, abbiano utilizzato lo strumento delle “ferie d’Ufficio” nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc…).

Le prime domande che ci sorgono spontanee sono:

  • MA DOVE AVETE LETTO CHE BISOGNA COLLOCARE IN FERIE D’UFFICIO I PRECARI??
  • E, SOPRATTUTTO, PERCHE’ BISOGNA FARLO MOLTO PRIMA DELLA “CHIUSURA” DEL CONTRATTO??

Vorremmo ricordare a questi dirigenti che è ILLEGITTIMO collocare in ferie d’ufficio il personale, e che non a caso la relativa monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, SOLO ALLA FINE DEL CONTRATTO.

La scuola quindi non può far nessun “ragionamento” a priori sul periodo di sospensione delle lezioni, come può essere quello delle vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale, e il conto delle ferie spettanti lo deve fare solo al termine del contratto del supplente.

Non valgono quindi alcuni ragionamenti che circolano nelle scuole del tipo “siccome i giorni di sospensione delle lezioni li dobbiamo sottrarre al monte ferie spettanti allora collochiamo il docente in ferie d’ufficio”.

Nonostante qualcuno pensi che sia comunque inutile un ragionamento anziché un altro (“tanto le ferie me le tolgono lo stesso…”) noi difendiamo il principio secondo cui è sempre e comunque il docente che richiede le feriee per nessun motivo, in assenza di una esplicita richiesta, il dirigente potrà collocarlo in ferie d’ufficio durante le vacanze.

Pertanto, ricordiamo che la fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.

Alla scuola spetta solo il secondo aspetto, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro.

Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e/o altre festività dovrà essere dichiarata illegittima.

I precari possono scegliere, E LI INVITIAMO A FARLO, di chiedere le ferie alla fine delle lezioni e il dirigente sarà OBBLIGATO ad assegnarle, altrimenti LE PAGHERA’ COME NON FRUITE (altro che FERIE D’UFFICIO)!!!.

Almeno su questo aspetto invitiamo i colleghi e le colleghe precarie a segnalarci abusi fatti dai dirigenti scolastici (collocazione d’ufficio alle ferie e mancata concessione nei periodi dopo la chiusura della scuola).

CI HANNO NEGATO UN DIRITTO COSTITUZIONALE MA NON LASCIAMO DECIDERE I DIRIGENTI SCOLASTICI QUANDO E COME USUFRUIRE DELLE NOSTRE FERIE!!!

Abbiamo preparato un modello di diffida e un modello di richiesta atti (per poter verificare se il dirigente è andato oltre i suoi poteri collocando in ferie d’ufficio i precari).

Mozione COBAS per i Collegi docenti.Contro la chiamata diretta degli insegnanti, NO all’approvazione dei criteri per le chiamate

10 maggio 2017

MOZIONE COBAS PER I COLLEGI DOCENTI

Contro la chiamata diretta degli insegnanti, NO all’approvazione dei criteri per le chiamate.


24 maggio 2017

Centinaia di scuole dicono no all’assunzione dei docenti da parte dei Presidi

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