Rimostranza scritta

Rimostranza scritta

Insieme all’opzione di minoranza prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999 – che però è utilizzabile solo dal personale docente – la rimostranza scritta è l’altra forma di tutela individuale che tutto il personale scolastico può utilizzare per contrastare comportamenti non legittimi di ds e dsga.

Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che “l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.

Inoltre, l’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024 riconferma la stessa disciplina anche per il personale ATA aggiungendo l’”illecito amministrativo” tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio.

Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc.] fare protocollare una breve lettera di questo tenore e rifiutarsi di eseguirlo:

* * *

Al Dirigente scolastico e/o al DSGA

del ………………………………………

Sede

Oggetto: rimostranza scritta ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957 oppure dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………, ritenendo palesemente illegittimo

………………………………………………….. (specificare cosa e perché) ………………………………..,

presenta rimostranza scritta, ai sensi dell’art. …………………….,  avverso la sua esecuzione.

Restando in attesa di una vostra risposta ………………. (indicare dove) ………………………., e riservandomi un’eventuale azione giudiziale, con osservanza.

data                 e                   firma

* * *

Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.

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