Archivi categoria: sostegno

TITOLI DI ACCESSO DOCENTI

Per poter partecipare ai concorsi o iscriversi alle graduatorie scolastiche sono richiesti determinati titoli di accesso. (Qui la pagina del MIM relativa ai titoli di accesso https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso).

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6, Legge 169/2008);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (titolo abilitante all’insegnamento – DM 10 marzo 1997).
  • A partire dall’anno 2020 è possibile, per chi è iscritto a Scienze della Formazione Primaria inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) anche prima del conseguimento del titolo (O.M. 60/2020, riconfermata in ultimo da OM 112/2022). Nello specifico si tratta di studenti che nell’anno di composizione delle GPS (nell’anno accademico 2021/2022 per le GPS attualmente valide) risultano iscritti al terzo, quarto o al quinti anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto – rispettivamente – almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO

I requisiti di base richiesti in tutte le procedure che riguardano la scuola secondaria sono contenuti in due tabelle pubblicate nel documenti ministeriali DPR 19/2016 e DM 259/2017. In sintesi si tratta di: 

  • Titolo di laurea (Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento -DPR 19/2016 e DM 259/2017); non è sufficiente la Laurea triennale.
  • Congiuntamente al possesso del titolo di laurea (o analoghi) è necessario aver conseguito determinati CFU/CFA riportati nelle tabelle suddette (DPR 19/2016 e DM 259/2017)
  • Diploma di scuola superiore (DPR 19/2016 e DM 259/2017): solo per gli insegnanti tecnico-pratici.

Per alcune procedure riguardanti la scuola secondaria sono necessari ulteriori 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per questi si rimanda ad una trattazione specifica.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO

I medesimi titoli sopraelencati sono necessari anche per partecipare alle procedure specifiche riguardanti gli insegnanti di sostegno, per i quali si rimanda ad una trattazione specifica.

Come controllare il possesso dei titoli?

  • Per insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria si dovrà pertanto verificare il possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria o (in alternativa) il possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002. Esclusivamente al fine dell’assegnazione delle supplenze sono considerati anche coloro che sono iscritti al terzo, quarto o quinto anno di corso di laurea di Scienze della Formazione primaria e hanno conseguito rispettivamente 150, 200 o 250 CFU entro la data di iscrizione delle GPS attualmente in vigore (OM 60/2020, OM 112/2022).
  • Per la scuola secondaria invece la verifica del titolo risulta meno lineare perché prevede il possesso combinato di un titolo di laurea e determinati crediti riportati in due tabelle ministeriali diverse (che dovranno essere verificate entrambe). Riportiamo dunque un esempio per seguire la procedura passo passo.

Esempio: posso insegnare italiano? In quali istituti?

Per verificare il possesso dei titoli:

  1. Aprire la tabella A contenuta nel DPR 19/2016

La tabella riporta i codici e i nomi delle classi di concorso, le lauree che costituiscono titolo di accesso a quelle classi di concorso, note di chiarimento sui crediti necessari e gli indirizzi di studio scolastici a cui le classi di concorso danno accesso (ovvero quali discipline in che tipo di istituti scolastici possono essere insegnate),

  1. Cercare all’interno, nelle colonne “Requisiti di accesso classi di abilitazioni” il proprio titolo di studio. Se si hanno dei dubbi ricontrollare il proprio attestato di laurea o di diploma. 

Es. ho una laurea in lettere moderne, sul mio attestato di laurea la dicitura è LM 14 – Filologia moderna

  1. Nelle prime due colonne è indicato il codice e il numero della classe di concorso a cui il possesso del titolo permette l’accesso (es. A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado). 
  2. Nell’ultima colonna sono indicate le materie e le scuole in cui è possibile insegnare con questa classe di concorso (es. A-12: Liceo Artistico, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e coreutico etc…)
  3. Controllare eventuali annotazioni numerate ed esplicitate nella colonna “Note”. In questo spazio vengono indicati i crediti necessari o eventuali titoli congiunti

Nel caso specifico devo guardare la nota n. 7 che descrive i crediti necessari e i settori scientifici disciplinari (SSD) relativi (es. L-FIL-LET). I CFU possono essere stati acquisiti durante il percorso universitario (laurea triennale, specialistica, magistrale, scuole di specializzazione, master universitari) o anche come singoli esami.

 I CFU sostenuti utili ai fini dell’accesso all’insegnamento sono quelli che riportano l’SSD espresso, indipendentemente dalla denominazione dell’insegnamento che talvolta cambia in base all’Ateneo.

Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato il numero totale di CFU da conseguire, tutti gli SSD utili all’accesso e infine il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Come esplicitato anche sulla pagina del MIM, nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

(esempio tratto da Mim https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso )

  1. Se la colonna “Note” presenta annotazioni introdotte da lettere, queste valgono per tutti i titoli di studio riportati.

Es. per insegnare Lingue c’è la nota (a) che vale per tutte le lauree indipendentemente dalle note numeriche.

  1. Continuare a cercare nel file (anche tramite la funzione “cerca”): spesso un titolo di studio dà accesso a più classi di concorso. Verificare i requisiti necessari per ogni classe di concorso.
  2. Ripetere la medesima ricerca nella tabella A allegata eal DM 259/2017. In caso di discrepanze tra le due tabelle si faccia riferimento prioritario a quella del 2017. 

Esempio di una modifica:

Lauree considerate valide per la cdc A11 – DPR 19/2016

Lauree considerate valide per la cdc A11 – DM 259/2017. Si può notare l’aggiunta della LM 45 Musicologia e beni culturali.

8. Queste tabelle non hanno valore retroattivo su requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005,  per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017 [in base all’art.5 del DM 259/2017].

9. Può invece capitare che sia necessario integrare il proprio piano di studi in base ai crediti richiesti. Puntualizzazione che può essere utile: un’annualità del Vecchio Ordinamento corrisponde a 12 CFU con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD verificabili qua https://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php).

10. Una volta accertato il possesso dei titoli di accesso resta tuttavia da verificare il possesso di ulteriori requisiti che possono essere richieste da procedure specifiche (es. tirocini formativi, procedure concorsuali, procedure abilitanti…) come ad esempio quelle relative al sostegno o quelle che possono comprendere il possesso dei 24 CFU.

Vademecum contro l’utilizzo del sostegno per le supplenze: insegnanti, non tappabuchi

Dopo tanti decenni dal varo e dall’applicazione delle leggi fondamentali che in Italia, caso pressoché unico al mondo, hanno stabilito per ogni alunna e alunno con disabilità il diritto a frequentare le scuole comuni, per un’inveterata abitudine pregiudiziale ancora stenta a diventare pratica diffusa in tante nostre scuole un principio fondamentale che dovrebbe essere ormai assimilato: l’insegnante di sostegno ha pari dignità, pari professionalità, pari importanza nell’economia del lavoro didattico, perché pari dignità e pari diritti hanno le sue allieve e i suoi allievi con disabilità. In tanti (troppi) casi l’insegnante di sostegno è invece sacrificabile, spostabile a piacimento nella scacchiera dell’orario scolastico, qualsiasi sia la sua programmazione giornaliera, qualsiasi siano le esigenze delle allieve e degli allievi a lui affidati. Da qui l’idea di un vademecum contro il dilagante utilizzo dell’insegnante di sostegno come “tappabuchi”, come supplente di insegnanti curriculari assenti. L’idea di fornire gli strumenti per contrapporsi a questa pratica illegittima e lesiva dei diritti degli studenti con disabilità nasce dunque dalla dilagante tendenza a un uso sempre più creativo di questa figura professionale, di fatto considerata una specie di jolly da impiegare per coprire l’atavica penuria di risorse e personale nella scuola italiana.

L’utilizzo dell’insegnante di sostegno come tappabuchi nella stragrande maggioranza delle evenienze che purtroppo si verificano in maniera massiccia nelle nostre scuole è sbagliato sotto il profilo didattico e pedagogico ed è illegittimo sotto quello giuridico. Il vademecum, nato dopo una lunga riflessione all’interno dell’esecutivo provinciale Cobas scuola di Pisa, affronta ambedue le dimensioni – didattico-pedagogica e giuridica – con l’obiettivo di mettere a nudo le motivazioni e di accrescere la consapevolezza di chi si trova coinvolto in tale pratica illegittima e lesiva del diritto allo studio delle allieve e degli allievi con disabilità. Rappresenta uno strumento unico e utile per porre un argine a questa inaccettabile modalità di gestione del personale con la scusa di un’ “emergenza” che in realtà dura tutto l’anno. In un formato agile e chiaro il vademecum passa in rassegna i casi possibili in cui in cui all’insegnante di sostegno viene richiesto di sostituire illegittimamente i colleghi curriculari. Uno spazio cospicuo è dedicato inoltre alle iniziative di resistenza: in appendice sono forniti i modelli per richiedere un ordine di servizio – tutela dalle grandi responsabilità civili e penali in gioco e possibile deterrente per i dirigenti scolastici – e per avvertire e coinvolgere le famiglie nella difesa dei diritti negati.

Sarà compito di chi è testimone e partecipe in prima persona, a cominciare proprio dall’insegnante di sostegno, informare, mobilitarsi e agire, in sinergia anche con le famiglie degli allievi e delle allieve con disabilità. Diventa necessario infatti coinvolgere, qualora non riscontri la sensibilità e la dovuta attivazione della scuola, le associazioni in difesa dei diritti delle persone disabili e il sindacato Cobas attivo sul territorio. Il diritto allo studio di ogni studente, e nello stesso tempo il lavoro e la professionalità dell’insegnante di sostegno, devono ricevere l’attenzione e il rispetto di cui godono tutti gli altri membri della comunità scolastica. Quando anche la scuola italiana avrà assimilato questo semplice assunto non ci sarà più bisogno di vademecum come questo, che trovate con il link:

http://www.cobas-scuola-pisa.it/wp-content/uploads/2021/04/Cobas-Pisa-Insegnanti-non-tappabuchi.pdf

Sebastiano Ortu e Giuseppe Saraceno – COBAS Scuola

Insegnanti, non tappabuchi

Vademecum contro l’utilizzo illegittimo del sostegno per le supplenzehttp://www.cobas-scuola-pisa.it/insegnanti-non…/➡️➡️➡️ Rivolgiti alla nostra sede di Bologna per ritirare la tua copia cartaceaSempre più spesso la nostra organizzazione sindacale riceve segnalazioni di utilizzo illegittimo di docenti di sostegno di ogni ordine e grado. Considerato alla stregua di tappabuchi nelle mani del dirigente scolastico, il personale su sostegno viene infatti puntualmente impiegato per sostituzioni in caso di assenza momentanea o prolungata di altri docenti curriculari. Si tratta purtroppo di un fenomeno preoccupante e in costante crescita: in tanti (troppi) casi l’insegnante di sostegno, figura preziosissima per il corretto funzionamento di tutta l’istituzione scolastica, è sacrificabile, spostabile a piacimento nella scacchiera dell’orario scolastico, qualsiasi sia la sua programmazione giornaliera, qualsiasi siano le esigenze e le necessità degli studenti e delle studentesse che gli/le sono affidati.Tale pratica è odiosa sotto diversi punti di vista: se è vero che lede la professionalità di docenti che vengono sacrificati con la scusa di un’“emergenza” che in realtà dura tutto l’anno, il vero vulnus ancora più grave riguarda gli allievi e le allieve con disabilità, a cui in nome del risparmio economico viene impunemente negato il diritto allo studio e spesso alla sicurezza, a dispetto di tutte le normative in vigore.